Da oggi, giovedì 26 marzo entrano in vigore, sull’intero territorio nazionale, le nuove restrizioni che sospendono ulteriori attività industriali e commerciali, ad esclusione di quelle specificate in un apposito nuovo allegato contenuto in un decreto pubblicato sul sito del Mise.

Consulta il nuovo elenco dei Codici Ateco che possono proseguire l’attività: Codici ATECO dal 26.03.20

Le imprese che possono proseguire l’attività devono attenersi all’applicazione delle misure introdotte dal Protocollo di Sicurezza Luoghi di lavoro  che deve essere recepito nelle diverse realtà aziendali fac simile protocollo aziendale Confapi.

Le imprese le cui attività sono sospese:

La sospensione delle attività durerà fino al giorno 3 aprile.

Il decreto del Mise del 25 marzo 2020, inoltre, introduce ulteriori prescrizioni che si applicano alle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (codice ATECO 78.2), alle attività dei call center (codice ATECO 82.20.00), alle Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99).