Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) proponiamo una breve ed iniziale riflessione ad una prima dell’articolo 119 rubricato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

Tempi e interventi ammessi

L’’impianto della norma resta quello sostanzialmente già noto.

La finestra in cui è possibile godere delle agevolazioni dura 18 mesi: tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020. Come gli altri bonus la norma rispetterà il principio di cassa. Quindi – al netto della necessità di rispettare tutti gli altri requisiti – sarà possibile scontare al 110% soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate in questo periodo.

 L’intervento agevolato spetta ai condomini, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomini e, con alcuni limiti, per gli e3difici unifamiliari (solo se adibiti a prima casa). Per come è stata definita risulta chiaro i condomini sono comunque i destinatari principali dell’agevolazione.

Per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre interventi trainanti individuati dall’articolo 119: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. 

Questi sono gli interventi base. Senza è impossibile far scattare il superbonus del 110%. Ma facendo leva su uno solo di essi diventa invece possibile portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi: a) il montaggio di pannelli solari; b) il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; c) gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003); d) la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

 Nel dettaglio gli interventi ammessi per la riqualificazione energetica:

Questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato):

  1. a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017);
  2. b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  4. d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,

  1. e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.

 

Miglioramento sismico (SISMA BONUS)

 L’attuale versione di Decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nello specifico per:

 

La cessione del credito

L’altro pilastro del superbonus è la possibilità generalizzata di cedere la detrazione di imposta a una banca, a una assicurazione o a un altro intermediario finanziario oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti. La cedibilità del credito con il fisco e il beneficio al 110% dovrebbero produrre il risultato di realizzare i lavori a carico dello Stato, senza pagare nulla, senza anticipazione di neanche un euro.

L’extra sconto del 10% oltre all’importo della spesa sostenuta per i lavori è infatti immaginato come “margine” per ripagare fornitori e banche che anticipano le somme per realizzare i lavori o installare gli impianti. Per chi realizza i lavori antisismici c’è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%.I tetti di spesa nel caso dei condomini sono pari a 60mila euro moltiplicato il numero di unità abitative per l’isolamento termico e di 30mila euro per il numero delle unità immobiliari per le caldaie.

Attuazione affidata a un provvedimento delle Entrate

A definire tutte le modalità attuative del bonus sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a meno che non si decida di aspettare la conversione in legge del provvedimento per evitare contrasti con eventuali novità introdotte dal Parlamento. Resta invece la necessità di un decreto Mise con cui definire le modalità di trasmissione dell’asseverazione tecnica all’Enea.

Fonte: CONFAPI Aniem